IMU - Imposta Municipale Unica


PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 01.01.2020 a seguito delle disposizioni della L. 160/2019 ha incorporato la TASI, che di conseguenza è stata soppressa.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad esclusione di quelli esclusi o esenti sotto indicati, intendendosi come tali:
- FABBRICATI
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo e, quindi, dall’utilizzabilità di fatto a fini edificatori. 
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
 - TERRENI AGRICOLI - non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola e che si trovano nei seguenti fogli di mappa 2-4-5-6-7-8-12-13-14-15-16-23-24-25.
Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
 

Chi deve pagare l’imposta
I soggetti passivi sono:
- i possessori di immobili, intendendosi come tali il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi su beni immobili (possesso qualificato ai sensi dell’art. 1140 del codice civile).
- il concessionario di beni demaniali
- il locatario di bene, anche da costruire o in corso di costruzione, concesso in locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- il titolare di diritto di abitazione come coniuge superstite (art. 540 del codice civile)
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affitadario dei figli.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche per applicazione di esenzioni ed agevolazioni.

Dal 01.01.2020 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e precisamente:
- abitazione posseduta da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008adibiti ad abitazione principale;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
Di seguito l'indice del Regolamento Comunale IMU  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2020:
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 3 – Presupposto dell’imposta
Art. 4 – Durata dell’obbligazione tributaria
Art. 5 – Soggetto attivo
Art. 6 – Soggetti passivi
Art. 7 – Definizioni e base imponibile
Art. 8 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 9 – Rimborso dell’IMU versata su aree divenute inedificabili
Art. 10 - Esenzioni
Art. 11 – Agevolazione sull’abitazione principale
Art. 12 – Fabbricati equiparati all’abitazione principale
Art. 13 – Pertinenze dell’abitazione principale
Art. 14 – Immobili merce
Art. 15 – Immobili di edilizia residenziale pubblica
Art. 16 – Comodato d’uso gratuito
Art. 17 – Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 18 – Fabbricati di interesse storico–artistico
Art. 19 – Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione
Art. 20 – Immobili locati a canone concordato
Art. 21 – Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola
Art. 22 – Deducibilità dell’IMU
Art. 23 – Dichiarazione
Art. 24 – Fallimenti, procedure di liquidazione giudiziale e concorsuali
Art. 25 – Termini di versamento
Art. 26 – Differimento dei termini di versamento
Art. 27 – Modalità di versamento
Art. 28 – Funzionario Responsabile
Art. 29 – Attività di controllo e rimborsi
Art. 30 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive
Art. 31 – Mancato accatastamento degli immobili
Art. 32 – Normativa di rinvio
Art. 33 – Norme abrogate
Art. 34 – Efficacia del Regolamento

clicca qui per aprire il Regolamento Comunale pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Finanze

      

Il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente con le modalità di cui al D. L.gs. n. 241/1997, ovvero, tramite il modello F24.
I codici tributo che dovranno essere utilizzati per la compilazione del modello F24 per il versamento della nuova IMU sono i seguenti:
3912 abitazione principale e relative pertinenze
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 terreni agricoli
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota STATO
3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota COMUNE
3939 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) 
I suddetti codici devono essere esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del "nuovo" modello F24, così come modificato dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 53906 del 12 aprile 2012, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". 
Il campo "codice ente/codice comune" deve contenere il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (CERRIONE C532).
Nel caso in cui il versamento riguardi la prima rata dell'IMU, deve essere barrato lo spazio "Acc." del modello F24; deve essere barrato "Saldo", invece, se il versamento riguarda la seconda rata.
In caso di pagamento in un'unica soluzione, devono essere barrate entrambe le caselle "Acc." e "Saldo" del modello F24. 
I campi "Numero immobili" e "Anno di riferimento" devono essere compilati, rispettivamente, con il numero degli immobili assoggettati all'imposta e l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Nel caso in cui ci si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso, sanzioni (Cod. 3924) e interessi (Cod. 3923) dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta. In questo caso, nel modello F24 dovrà essere barrata la casella "Ravv." e nel campo "Anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno in cui l'imposta doveva essere versata.

Estratto dalla delibera di C.C. n. 6 del 02/04/2021
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 – aliquota del 5,8 per mille – detrazione €. 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994 - aliquota 1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) – aliquota 1,0 per mille
Terreni agricoli ubicati nella parte non montana del Comune – aliquota del 7,6 per mille
Aree edificabili – aliquota del 10,1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – aliquota del 10,1 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato e 2,5 per mille riservato al Comune
Altri fabbricati  - aliquota del 10,1 per mille

  

Estratto dalla delibera di consiglio comunale 6 del 02/04/2021
Abitazione principale, categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze, aliquota del 5,8 per mille con detrazione di €. 200,00
Fabbricati rurali ad  uso strumentale aliquota 1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinaiti dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) aliquota 1,0 per mille
Terreni ubicati nella parte non montana del Comune aliquota 7,6 per mille
Aree edificabili aliquota 10,1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, aliquota 10,1 per mille di cui 7,6 per mille riservato allo Stato e 2,5 per mille riservato al Comune
Altri fabbricati aliquota 10,1 per mille


 

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

clicca qui per consultare il valore medio di riferimento per l'anno 2021
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=3087244
 
 

Il modello di dichiarazione IMU in uso è quello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012

L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate. Pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno prossimo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI. Per quanto riguarda, invece, gli immobili di proprietà degli Enti non commerciali individuati dall’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell’imposta. Il termine di presentazione della dichiarazione è, anche in tal caso, fissato al 30 giugno dell’anno successivo.

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artistico;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.

In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

http://www.melanide.it/pages/gestione_comuni/curinga/IMU/MODELLI/Dichiarazione%20IMU%20Editabile.pdf

   

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO -       IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


Il versamento in unica soluzione dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto, ovvero 16 giugno dell'anno d'imposta

    

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.

Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
---------------inserire immagine con link per calcolo ravvedimento operoso ----------------------------
 
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.