L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 01.01.2020 a seguito delle disposizioni della L. 160/2019 ha incorporato la TASI, che di conseguenza è stata soppressa.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad esclusione di quelli esclusi o esenti sotto indicati, intendendosi come tali:
- FABBRICATI
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo e, quindi, dall’utilizzabilità di fatto a fini edificatori.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
- TERRENI AGRICOLI - non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola e che si trovano nei seguenti fogli di mappa 2-4-5-6-7-8-12-13-14-15-16-23-24-25.
Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.